Condizioni generali

Condizioni generali

Condizioni generali di contratto della alpetour

1. Conclusione del contratto
a) L´accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo dal quale la alpetour invierà conferma scritta al cliente.

b) Il contratto è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Viaggiatore.

2. Pagamento
a) All´atto della prenotazione dovrà essere versato dal Viaggiatore un acconto pari a € 500,00. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l´intero ammontare della quota complessiva al momento della prenotazione.

b) Variazioni delle modalità di pagamento devono essere confermate per iscritto dalla alpetour Touristische GmbH.

c)  La mancata osservanza di queste condizioni da parte del cliente autorizza la alpetour ad annullare le prenotazioni anche se già confermate.

d) Dopo il soggiorno sarà inviato al capogruppo il resoconto finale, col quale verranno accreditati gli acconti già effettuati. Pagamenti eccedenti verranno rimborsati dalla alpetour con un bonifico bancario.

e) I pagamenti devono essere effettuati tramite versamento sul nostro conto presso la Kreissparkasse München Starnberg, indicando sempre il numero della conferma (R). Codice IBAN: DE07 7025 0150 0430 0487 44. Swift/BIC : BYLADEM1KMS.

f) Ogni pagamento va trasferito solo ed esclusivamente alla alpetour.

3. Variazioni di prestazioni di servizio e prezzi prima della partenza
a)  Il prezzo del viaggio è determinato nel contratto. Nel caso di una variazione del prezzo o di una prestazione di servizio essenziale, l´Organizzatore deve informare il Viaggiatore immediatamente, e almeno 21 giorni prima della data di partenza. Variazioni dopo tale termine non sono ammesse.

b)  In caso di un aumento del prezzo in misura eccedente il 5% o di una modifica significativa di una prestazione di servizio  essenziale del contratto, il Viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo del recesso, oppure può richiedere la partecipazione ad un viaggio di importo equivalente, se l´Organizzatore è in grado di offrire un tale viaggio senza supplemento. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all´Organizzatore la propria scelta di recedere, entro e non oltre 2 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell´Organizzatore sulla variazione del prezzo/prestazione.

4. Recesso del consumatore
a)  Il Viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto prima della data di partenza, comunicando tale scelta per iscritto all´Organizzatore.

b) Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al punto 3. b),  saranno addebitate, oltre al primo acconto di € 500,00, le penali qui di seguito indicate:

  • 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza;
  • 20% della quota di partecipazione da 29 a 22 giorni prima della partenza;
  • 30% della quota di partecipazione da 21 a 15 giorni prima della partenza;
  • 50% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza;
  • 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.

c) Queste penali valgono anche quando persone singole di un gruppo recedono o non partecipano al viaggio senza dare comunicazione per iscritto.

d) Nel caso in cui il gruppo non dovesse raggiungere il numero minimo di persone pattuito per contratto e la alpetour non sia stata avvisata per iscritto prima dell´inizio del viaggio, l´Organizzatore si riserva di mettere in conto il 100% del costo della vacanza per il numero di persone minimo.

 5. Garanzia
a) Rimedio
 In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, il Viaggiatore ha il diritto di richiedere rimedio. L´Organizzatore può rinunciare al rimedio, quando questo richiede una spesa sproporzionata. L´Organizzatore può anche prestare rimedio offrendo al Viaggiatore una prestazione alternativa di importo equivalente.

b) Riduzione del prezzo
 Per la durata di un viaggio non adempiuto secondo le prestazioni descritte nel contratto, il Viaggiatore può richiedere una riduzione del prezzo del viaggio. L´Organizzatore non è tenuto a concedere una riduzione quando il Viaggiatore trascura di comunicare le mancanze. Quando si manifesta una mancanza di una delle prestazioni, il Viaggiatore deve comunicare questa mancanza subito al rappresentante alpetour locale. In caso di inesistenza di questa persona o quando non sia raggiungibile, la mancanza può essere comunicata telefonicamente alla alpetour GmbH, chiamando il: 0049/8274/928712.

c) Recesso dal contratto
 In caso di danni subiti a causa del mancato adempimento delle obbligazioni e nel caso in cui l´Organizzatore non presti rimedio entro un termine ragionevole e dal Viaggiatore indicato, il Viaggiatore può recedere dal contratto come regolato dalle leggi. La determinazione di un termine per il rimedio non serve quando la prestazione di rimedio è impossibile, o viene rinunciato dall´Organizzatore.

d) Risarcimento danni
Il Viaggiatore può richiedere, malgrado la riduzione di prezzo  o il recesso dal contratto, un risarcimento danni a causa dell´inadempimento, a meno che l´inadempimento lamentato dal Viaggiatore non dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso.

6. Reclamo
a) Ogni mancanza nell´esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinchè l´Organizzatore o il suo rappresentante locale vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve, altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante raccomandata all´Organizzatore (alpetour Touristische GmbH, Josef-Jägerhuber-Straße 6, D-82319 Starnberg) entro e non oltre un mese dalla data di rientro presso la località di partenza.

b) Ogni reclamo che sorge dal contratto di viaggio cade in prescrizione dopo 2 anni dal giorno che nel contratto stesso è stato indicato come giorno finale del soggiorno.

 7. Prestazioni di trasporto
Le prestazioni per il trasporto di persone sono fornite da aziende concessionarie con responsabilità propria.

8. Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge tedesca. Per tutte le controversie relative alla validità, efficacia, esecuzione ed interpretazione del contratto di viaggio è competente, in via esclusiva, il Foro di Starnberg.

9. Invalidità di singole clausole
La invalidità di singole disposizioni del contratto non porta alla invalidità del contratto complessivo. Le disposizioni invalide sono sostituite con norme che corrispondono il più possibile alle disposizioni volute originariamente.